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13 ottobre 2016
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Cenni sul DPR n° 142 del 15 febbraio 2006 e Regolamento CE n° 1005/2009


DPR n° 142 del 15 febbraio 2006

1 (finalità e campo di applicazione) del DPR 15 febbraio 2006, n.147, definisce:

– Comma 1 – Il presente regolamento disciplina le norme tecniche e le modalità per la prevenzione, la riduzione e il recupero delle emissioni delle sostanze controllate da taluni impianti e apparecchiature che le contengono.

– Comma 2 – Il presente regolamento si applica agli impianti e apparecchiature di condizionamento d’aria e pompe di calore che contengono nel circuito frigorifero le sostanze controllate.

L’articolo 2 (Definizioni)

1. Ai soli fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
a) «sostanze controllate», le sostanze lesive dell’ozono stratosferico di cui alle lettere b) e c);

b) «clorofluorocarburi», le sostanze elencate nel gruppo I e II dell’allegato I del regolamento (CE) n. 2037/2000;

c) «idroclorofluorocarburi», le sostanze elencate nel gruppo VIII dell’allegato I del regolamento (CE) n. 2037/2000;

d) «recupero», la raccolta e il magazzinaggio di sostanze controllate provenienti, per esempio, da macchine, apparecchiature, vasche di contenimento, effettuati nel corso delle operazioni di manutenzione o prima dello smaltimento;

e) «riciclo», la riutilizzazione di sostanze lesive recuperate previa effettuazione di un processo di pulitura di base quale la filtrazione e l’essicazione. Per i refrigeranti, il riciclo prevede normalmente la ricarica delle apparecchiature spesso effettuata in loco;

f) «rigenerazione», il ritrattamento e la valorizzazione delle sostanze controllate recuperate attraverso operazioni quali filtrazione, essiccazione, distillazione e trattamento chimico, allo scopo di riportare la sostanza a determinate caratteristiche di funzionalità;

g) «distruzione», trasformazione permanente o decomposizione di tutta o una porzione significante di sostanza controllata mediante tecnologie approvate dalle Parti del Protocollo di Montreal sulle sostanze dannose per la fascia di ozono;

h) «manutenzione», le operazioni di riparazione, sostituzione del fluido refrigerante, incluse le operazioni di recupero, riciclo e ricarica, nonché il controllo periodico di apparecchiature ed impianti di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti le sostanze controllate;

i) «gestore», qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce l’impianto o l’apparecchiatura contenente nel circuito frigorifero sostanze controllate.

All’articolo 3 viene specificato, al comma 2, che il gestore deve custodire un libretto di impianto conforme al modello del DPR 15 febbraio 2006, n.147 e che nello stesso devono essere registrate tutte le operazioni previste.

Regolamento CE n° 1005/2009 e Regolamento (UE) n° 517/2014

Articolo 23 – Fughe ed emissioni di sostanze controllate

1.Le imprese adottano tutte le misure precauzionali praticabili per evitare e ridurre al minimo fughe ed emissioni di sostanze controllate.

2. Gli operatori di apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiore a 5 tonnellate di CO2 equivalente non contenuti in schiume provvedono affinché le apparecchiature siano controllate per verificare la presenza di eventuali perdite. I controlli delle perdite sono effettuati con la seguente frequenza:

  • a. Per le apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra in quantità pari o superiore a 5 tonnellate di CO2 equivalente ma inferiori a 50 tonnellate di CO2 equivalente: almeno ogni 12 mesi o, se è installato un sistema di rilevamento delle perdite, almeno ogni 24 mesi;
  • b. Per le apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra in quantità pari o superiore a 50 tonnellate di CO2 equivalente ma inferiori a 500 tonnellate di CO2 equivalente: almeno ogni 6 mesi o, se è installato un sistema di rilevamento delle perdite, almeno ogni 12 mesi;
  • c. Per le apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra in quantità pari o superiore a 500 tonnellate di CO2 equivalente: almeno ogni 3 mesi o, se è installato un sistema di rilevamento delle perdite, almeno ogni 6 mesi;

3. Dette imprese devono provvedere a che la fuga individuata sia riparata quanto prima possibile e, in ogni caso, entro 14 giorni.

4. Le apparecchiature o i sistemi sono controllati per individuare perdite entro un mese dalla riparazione della perdita, per assicurare che la riparazione sia stata efficace.

5. Le imprese di cui al paragrafo 2 tengono un registro in cui riportano la quantità e il tipo di sostanze controllate aggiunte e la quantità recuperata durante le attività di manutenzione, di assistenza e di smaltimento definitivo delle apparecchiature o dei sistemi di cui al predetto paragrafo. Esse mantengono inoltre registri di altre informazioni pertinenti, inclusi i dati della società o del tecnico che ha eseguito la manutenzione o l’assistenza nonché le date e i risultati delle verifiche della presenza di fughe effettuate. Su richiesta, detti registri sono messi a disposizione dell’autorità competente di uno stato membro e della commissione.

Che cos’è la Dichiarazione F-Gas e come si trasmette all’ISPRA?

La Dichiarazione F-Gas è una comunicazione annuale, contenente informazioni riguardanti la quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati per le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento, pompe di calore ed impianti fissi antincendio con una carica di refrigerante pari o superiore ai 3 kg; essa deve essere inoltrata all’ISPRA, attraverso il portale Sinanet entro il 31 maggio di ogni anno.
Per operare sugli impianti fluorurati è necessario che gli operatori e l’azienda abbiamo conseguito il patentino f-gas e la certificazione aziendale (consultabile nel Registro telematico pubblico).

Cos’è il Patentino Frigoristi e qual è la sua importanza in Italia?

Quello che viene comunemente denominato Patentino Frigoristi è la Certificazione dei tecnici del freddo secondo la Regolamentazione Europea 303/2008, il DPR 43/2012 e la Regolamentazione Europea 517/2014. L’Italia si è adeguata alla regolamentazione europea con il Decreto del Presidente della Repubblica DPR n. 43 del 27 gennaio 2012, in vigore dal 5 maggio 2012.

La principale ragione del patentino è la tutela dell’ambiente, dunque far sì che i tecnici abbiano i requisiti e le competenze per la manipolazione e la riduzione delle emissioni dei gas HFC, potenti gas a effetto serra che contribuiscono al riscaldamento del pianeta.

Certificazione delle imprese: come stabilito dal DPR 43/2012 per poter adempiere la certificazione delle imprese e iscriversi al registro, occorre che l’impresa abbia al proprio interno un numero di persone certificate in proporzione al volume di affari dell’azienda, un piano di qualità con procedure che descrivano le attività oggetto dell’obbligo di certificazione, e le attrezzature necessarie per svolgere tali operazioni.

Nel nostro Paese, con l’istituzione di tale Registro telematico pubblico, ciascun utente finale, dal singolo privato al grande utente, può verificare che la persona che sta installando la macchina, ad esempio split pompe di calore o chiller, sia competente ed in regola con la legge. Il refrigerante verrà venduto solamente a tecnici (imprese) in possesso del patentino.

Il nuovo Registro Apparecchiatura

La nuova Regolamentazione Europea 517/14 decorrente dal 1 gennaio 2015 modifica la gestione del Controllo Perdite.

Dal 1 gennaio 2015 la soglia dei 3 kg per il Registro dell’Apparecchiatura e visite periodiche viene convertita nella più accurata misura delle tonnellate equivalenti di Anidride Carbonica.

Il nuovo regolamento sostituisce le soglie espresse in peso di gas fluorurati ad effetto serra (3kg) con soglie espresse in tonnellate di quantità di CO2 equivalente. L’articolo 2, § 7 definisce “tonnellate di CO2 equivalente” come “la quantità di gas a effetto serra espressa come il prodotto del peso dei gas a effetto serra in tonnellate metriche e del loro potenziale di riscaldamento globale GWP”.

Le nuove soglie avranno effetti molto importanti sulle apparecchiature che funzionano con refrigeranti ad alto GWP. Infatti, renderanno le apparecchiature soggette a periodici controlli di perdite sebbene siano al di sotto dei 3 kg di refrigerante, e d’altro canto, le apparecchiature attualmente soggette ai periodici controlli di perdite potrebbero evitare l’obbligo per la stessa ragione.

Tuttavia, sino al 31/12/2016 i dispositivi al di sotto dei 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra (se ermeticamente sigillati che contengono meno di 6 kg di gas) non saranno soggetti ai requisiti di controllo perdite.

Concretamente tutto questo significa che:

  • le attrezzature con più di 3 kg ma meno di 5 tonnellate di CO2 equivalente di refrigerante non hanno più bisogno di essere controllate per le perdite dal 1 gennaio 2015;
  • le attrezzature con meno di 3 kg ma più di 5 tonnellate di CO2 equivalente di refrigerante non hanno bisogno di essere controllate per le perdite fino al 1 gennaio 2017;
  • per qualsiasi altro tipo di dispositivo con almeno 3 kg di refrigerante le nuove soglie si applicheranno a partire dal 1 gennaio 2015.